Fotovoltaico in condominio
- Diego Messana
- 7 mag 2023
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Con la sentenza 1337/2023, la Cassazione ha chiarito che per l’installazione dei pannelli ftv in condominio non è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea. Quest’ultima può proporre soluzioni progettuali alternative in alcuni casi.
In base a quanto stabilito dall’art. 1122-bis C.C., “è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato”.
La Cassazione ha inoltre sottolineato che “l’installazione dell’impianto al servizio della singola unità immobiliare deve avvenire nel rispetto della destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d’uso di ciascun condomino, del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali, della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell’edificio”.
Il condomino pertanto è tenuto ad informare l’amministratore solo se per l’installazione sono necessarie modifiche delle parti comuni. È in questo caso che “l’assemblea può prescrivere modalità alternative di esecuzione o imporre cautele per la salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio. Può inoltre chiedere una garanzia contro gli eventuali danni causati dagli interventi”.